Come disposto dall'articolo 13 del Dlgs 28/2011, a partire dal 1° gennaio 2012 gli annunci commerciali di vendita dovranno riportare l'indice di prestazione energetica degli edifici contenuto nell'attestato di certificazione energetica.
Scala di classi energetiche
Secondo il sistema di etichettatura degli edifici previsto dalle Linee Guida nazionali l'indice di prestazione energetica deve essere riportato nell'attestato di certificazione energetica anche come classe energetica di appartenenza, contrassegnata dalle lettere da A a G (dove A è il punteggio superiore e G il più basso).
La classe energetica è definita sulla base della prestazione energetica dell'edificio (EP), limitando la valutazione dell’indice di prestazione EP ai servizi di climatizzazione invernale e produzione di acqua calda sanitaria.

Il cruscotto
Per rendere più facilmente percepibile anche ai non esperti il punteggio ottenuto da ogni edificio o singola unità, le Linee guida definiscono un vero e proprio cruscotto in cui le classi energetiche sono evidenziate attraverso il colore: dal verde (basso fabbisogno energetico) fino al rosso (alto fabbisogno energetico).
Il prototipo del cruscotto, del'Attestato di qualificazione energetica e dell'Attestato di certificazione energetica sono compresi negli allegati al Dm 26 giugno 2009, che contiene le Linee guida nazionali.

La clausola nei contratti di compravendita e locazione
Ricordiamo altresì, che il Dlgs 28/2011 ha anche disposto che dal 29 marzo 2011, nel contratto di compravendita come anche nel contratto di locazione di edifici o di singole unità immobiliari, deve essere inserita una clausola con la quale l'acquirente o il locatario danno atto di aver ricevuto le informazioni e la documentazione relativa alla certificazione energetica dell'edificio.
Per la locazione, la clausola va inserita solo nel caso di unità immobiliari già dotate di Attestato di Certificazione Energetica "ai sensi dei commi 1, 1-bis , 1-ter e 1-quater" del Dlgs 192/2005.
Per maggiori informazioni vedi Riferimenti.
La nota del Consiglio Nazionale del Notariato
Secondo una nota diramata dal Consiglio Nazionale del Notariato, sebbene sia formalmente sufficiente utilizzare per la stesura della clausola una riproduzione delle parole usate dal legislatore, "la migliore e più corretta interpretazione della normativa (in senso sostanziale) suggerisce di inserire nella clausola specifici riferimenti alla documentazione consegnata (numeri di identificazione, data, autore dell’ACE; riferimenti ricognitivi dell’autodichiarazione, se trasmessa all’acquirente in un momento anteriore al rogito)".
La medesima nota afferma anche che:
• non sono più consentite le “deroghe consensuali” alla consegna della documentazione, cioè le parti non possono più dispensare il venditore dalla consegna dell'ACE e conseguentemente agire in sede di trattativa sul prezzo;
• l'autocertificazione continua a sostituire la certificazione: nelle Regioni che non hanno ancora legiferato in materia di certificazione energetica si applica la normativa nazionale. L'articolo 9 dell'Allegato A alle Linee guida (Dm 26 giugno 2009), per gli edifici di superficie utile inferiore o uguale a 1000 m², prevede che il proprietario dell’edificio, consapevole della scadente qualità energetica dell’immobile, possa scegliere di ottemperare agli obblighi di legge attraverso una sua dichiarazione in cui afferma che:
‐ l’edificio è di classe energetica G;
‐ i costi per la gestione energetica dell’edificio sono molto alti.
• sono equiparabili alla compravendita la permuta, la vendita di eredità, di quota di eredità o di azienda, nelle quali, naturalmente, siano ricompresi edifici o unità immobiliari per le quali sussiste l’obbligo di dotazione dell'ACE;
• la clausola può non essere inserita quando la norma regionale non prevede l'obbligo di dotazione dell'Attestato di Certificazione Energetica, come nel caso di edifici tendenzialmente neutri quanto al consumo energetico, quali i box, le cantine, le autorimesse, i depositi, ecc.
Il coordinamento con la normativa regionale
Alcune regioni (come per esempio Lombardia), prevedono che la classe energetica sia riportata anche sugli annunci di locazione.
In merito, invece, alla clausola con la quale l'acquirente o il locatario danno atto di aver ricevuto le informazioni e la documentazione relativa alla certificazione energetica dell'edificio, alcune regioni (come per esempio la Liguria e la Lombardia), nonostante la norma nazionale non lo prevedesse più, hanno ripristinato l'obbligatorietà di allegare l'Attestato di certificazione energetica agli atti di compravendita. Il dibattito giuridico sulla legittimità delle regioni di normare su una questione (la nullità dei contratti) di stretta competenza dello Stato è stata materia di numerevoli discussioni. D'altra parte è indubbia la prevalente competenza delle regioni in materia di Certificazione energetica.
Per conoscere nel dettaglio quanto disposto dalla normativa regionale, invitiamo a consultare la nostra sezione Politiche regionali (menu principale in alto) dove è possibile conoscere le modalità con cui le diverse regioni hanno adottato le norme sulla certificazione energetica degli edifici.
La green economy può aiutarci a superare la crisi
ENERGIA E AMBIENTE - È la scommessa per riportare sui binari una locomotiva del capitalismo che minaccia di deragliare - QUALITÀ DELLA VITA - Le imprese verdi offrono posti di lavoro qualificati e diffondono la cultura del benessere e dell'innovazione
Sono tempi che non inducono a pensare un po' oltre, a un altrove. La dittatura dello spread e della Borsa ci è entrata dentro. Attraversa non solo la politica, ma pervade territori e microcosmi. Coraggiosa l'iniziativa di Symbola-Unioncamere e Assolombarda di presentare il rapporto GreenItaly sostenendo che "L'economia verde sfida la crisi". Green economy (le energie rinnovabili, la gestione dei rifiuti, la consulenza ambientale) è la scommessa di riportare sui binari una locomotiva del capitalismo che minaccia di deragliare. La green economy è progressiva, non necessariamente progressista. È sussunzione del limite ambientale, tentativo di superare la frattura tra sviluppo e natura come nuovo terreno storico di accumulazione originaria e di nuovo allargamento del mercato e nuovi consumi. Non è la decrescita ma l'altra faccia della crescita come sviluppo sostenibile. Certo l'eterogeneità dei suoi significati ricomprende anche prospettive culturali di taglio etico-umanistico, dal consumo consapevole fino al "borghigianesimo" italico e alla "decrescita felice".
In caso di mancato adeguamento, si applica automaticamente quanto previsto dalla norma nazionale.
Ricordiamo che l’articolo 11 e l’Allegato 3 del Dlgs 28/2011 hanno ridefinito i tempi e i criteri di integrazione delle rinnovabili negli edifici di nuova costruzione e negli edifici “sottoposti a ristrutturazione rilevante”.
Nota bene: Il Dlgs 28/2011 (articolo 2, comma 1, lettera m) ha introdotto per la prima volta nella normativa il concetto di “edificio sottoposto a ristrutturazione rilevante”. Si tratta di un “edificio che ricade in una delle due seguenti categorie:
a) edificio esistente avente superficie utile superiore a 1000 metri quadrati, soggetto a ristrutturazione integrale degli elementi edilizi costituenti l'involucro;
b) edificio esistente soggetto a demolizione e ricostruzione anche in manutenzione straordinaria”.
E’ previsto che le fonti rinnovabili dovranno coprire, con percentuali di obbligo crescenti negli anni, i consumi di calore, di elettricità e per il raffrescamento degli edifici. Attenzione, però: nonostante tali disposizioni siano in vigore già da oggi, gli obblighi veri e propri si applicheranno solo alle richieste di titoli edilizi presentate a partire dal 31 maggio 2012.
Ci limitiamo qui a segnalare schematicamente alcuni tra gi aspetti più importanti degli obblighi a venire, rimandando ai Riferimenti in fondo alla news per un approfondimento più completo:
• gli impianti a fonti rinnovabili installati per assolvere gli obblighi, potranno accedere agli incentivi statali (conto energia, detrazioni fiscali, ecc.) solo per la quota eccedente quella necessaria per soddisfare gli obblighi. L’unica eccezione è costituita dai fondi rotativi e di garanzia;
• per gli edifici pubblici gli obblighi sono incrementati del 10%;
• le Regioni possono prevedere valori di integrazione superiori rispetto a quelli del Dlgs 28/2011;
• in ogni caso, il mancato rispetto degli obblighi comporta il diniego del rilascio del titolo edilizio. (fonte Nextville)